Cos’è un Atto Notarile o il Rogito di Notaio?
Secondo la legge un Atto Notarile deve essere redatto in presenza delle parti e (in alcuni casi) con la presenza di almeno 2 testimoni. Con le modifiche introdotte dalla legge del 28 novembre 2005 n. 246, la presenza dei testimoni viene richiesta soltanto per alcuni tipi di atti quali, ad esempio, gli atti di donazione, le convenzioni matrimoniali, le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni.
Secondo l’art. 51 Legge 89/1913 un Atto Notarile deve avere l’intestazione:
REPUBBLICA ITALIANA
Qui vi elenchiamo alcuni elementi indispensabili per redigere un atto notarile che abbia valore probatorio agli effetti di legge:
- indicazione in lettere per esteso dell’anno, mese, giorno, comune e luogo in cui è stato ricevuto;
- nome, cognome e residenza del Notaio e anche il distretto notarile nel cui ruolo si trova iscritto;
- nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza delle parti, eventuali rappresentanti, testimoni o fidefacienti;
- dichiarazione di certezza sull’ identità personale delle parti o accertamento fatto per mezzo degli stessi testimoni presenti;
- indicazione in lettere per esteso, delle date, somme e quantità di beni che formano oggetto dell’atto notarile;
- designazione precisa di tutte le cose (beni materiali) che formano oggetto dell’atto notarile;
- indicazione dei titoli e di tutte le scritture che vengono inseriti nell’atto notarile in oggetto;
- la menzione che dell’atto notarile (scritture e titoli inserti nel medesimo) è stata data dal notaio lettura alle parti,
- in presenza di eventuali testimoni la lettura delle scritture o titoli può essere omessa per espressa volontà delle parti
- la menzione che l’atto è stato scritto dal notaio o persona di sua fiducia, con l’indicazione dei fogli di cui è composto;
- la sottoscrizione col nome e cognome delle parti, dei fidefacienti, dell’eventuale interprete, dei testimoni e del notaio;
- per gli atti notarili di ultima volontà (testamento) bisogna inserire anche l’ora in cui avviene la sottoscrizione dell’atto;