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Vendite giudiziarie di Immobili e agevolazioni fiscali

La legge 8 aprile 2016, n. 49, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2016, ed in vigore dal 15 aprile 2016, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18.

Il suddetto decreto all’art. 16 prevedeva che, a decorrere dalla data di sua entrata in vigore (16 febbraio 2016) e fino al 31 dicembre 2016, i trasferimenti di immobili attuati mediante decreto del giudice delle esecuzioni, in esito ad una procedura di espropriazione forzata ai sensi degli artt. 555 ss. c.p.c., nonché i trasferimenti immobiliari attuati in sede fallimentare ai sensi dell’art. 107 l. fall. fossero soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale nella misura di 200 euro ciascuna (si rinvia a Lomonaco, Imposte fisse per le vendite giudiziarie di immobili, segnalazione novità normative in CNN Notizie del 17 febbraio 2016).

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Il Regime del Prezzo-Valore

Regime del prezzo valore

Con la legge Finanziaria per l’anno 2006 (legge 266/05) il legislatore ha introdotto una specifica disciplina riguardante la tassazione ai fini dell’imposta di registro degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari, volta a far emergere i valori reali degli immobili oggetto di cessione. Tali disposizioni, derogatorie della disciplina di cui all’articolo 43 del TUR (DPR 131/86) e qualificate con il nome di regime del “prezzo -valore), si applicano, in origine, alle sole cessioni di immobili avvenute a titolo oneroso:

  • tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali
  • aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze

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Le risposte del Notaio alle domande più frequenti

Qual è la differenza tra atto pubblico e scrittura privata autenticata?

Gli atti notarili devono essere stipulati nella forma dell’atto pubblico, che è quella che maggiormente garantisce le parti e dà la massima efficacia possibile alle dichiarazioni rese dalle stesse sotto il profilo probatorio, attribuendo altresì efficacia di titolo esecutivo, oltre che per le obbligazioni di somme di denaro, anche per le obbligazioni di consegna e rilascio contenute nell’atto stesso.

In base all’orientamento della giurisprudenza, la forma dell’atto pubblico è anche quella che responsabilizza maggiormente il Notaio. Solo in casi eccezionali, e su richiesta delle parti, si utilizza quindi la forma della scrittura privata autenticata.

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