Archivi categoria: Unioni Civili

Guida sul diritto musulmano dei paesi islamici (1)

Diritto musulmano e islamico

( Approvato dalla Commissione Affari Europei e Internazionali il 13-01-2021 )

INTRODUZIONE

Il presente vademecum si propone il solo obiettivo di fornire una prima informazione relativa alle implicazioni dell’intervento in atto notarile di un contraente di religione musulmana, sia nel settore del diritto di famiglia, che in quelli del diritto delle successioni e del diritto internazionale privato.

Esula quindi dal presente contesto qualsiasi pretesa di esaustività e completezza di informazione giuridica, che si potrà raggiungere solo con un preciso confronto col Paese di riferimento e con la sua attualità giuridica, nonché con lo studio approfondito del singolo istituto giuridico che interessa.

Sottolineando come i dettati del Corano siano declinati con diversità di rigore e di interpretazione a seconda del contesto giuridico di applicazione.
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Contratto di convivenza nella forma e contenuto generale

Il disegno di legge Cirinnà permetterà ai conviventi di fatto di regolamentare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza

Tale contratto, nonché le sue eventuali modifiche e la sua risoluzione, deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, nella forma di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Tale riconoscimento da parte del legislatore del ruolo di valenza pubblica degli avvocati, prosegue nella scia del decreto sugli accordi di separazione e divorzio in negoziazione assistita

Tali contratti hanno lo scopo di rendere “certe” tra le parti le assunzioni di responsabilità che gli accordi prevedono.

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Nuova legge sulle unioni civili e coppie di fatto

La nuova legge sulle unioni civili matrimoniali e sulle coppie di fatto

Con il nuovo assetto normativo che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le coppie di fatto (eterosessuali ed omosessuali che non vogliono o non possono unirsi in matrimonio o unione civile), avvocati e notai sono chiamati a svolgere ruoli e funzioni assai rilevanti; soprattutto se si considera che la legge sulle unioni civili prosegue sulla scia di quella relativa alla negoziazione assistita e al divorzio breve

In questo articolo leggerai dei buoni esempi sulle unioni civili e coppie di fatto.

Sia nel matrimonio che nell’unione civile, il regime patrimoniale previsto di default, è la comunione dei beni. Se i componenti della coppia preferiscono la separazione, possono fare apposita dichiarazione al momento della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell’unione civile.

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Unioni civili e rapporti patrimoniali per le coppie omosessuali

Il disegno di legge Cirinnà al comma 13 dell’art. 1 così testualmente recita:
Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali, si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile.

Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell’unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

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