Le differenze tra matrimoni – unioni civili – coppie di fatto

Le principali differenze tra Matrimonio e unioni Civili o coppie di fatto

SESSO DEI PARTNER

– MATRIMONIO: coppia di persone di sesso diverso
– UNIONE CIVILE: coppia di persone dello stesso sesso
– COPPIA DI FATTO: coppia di persone di sesso diverso o dello stesso sesso

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

– MATRIMONIO: celebrato da un ufficiale dello stato civile o da un m ministro di culto
– UNIONE CIVILE: dichiarazione davanti ad un ufficiale di stato civile
– COPPIA DI FATTO: dichiarazione all’anagrafe di stabile convivenza

REGISTRAZIONE E PUBBLICITA’

– MATRIMONIO E UNIONE CIVILE vengono entrambi registrati fra gli atti dello stato civile
– COPPIA DI FATTO: la convivenza di fatto risulta solo nello stato di famiglia anagrafico

MALATTIA O RICOVERO DI UNO DEI PARTNER

–  Matrimonio civile e coppia di fatto sono soggetti allo stesso regime: in tutti e tre i casi uno dei componenti la coppia ha diritto di visita, assistenza, e accesso alle informazioni relative al partner o al coniuge

IMPRESA O DITTA FAMILIARE

– Matrimonio civile e coppia di fatto sono soggetti allo stesso regime: in tutti e tre i casi ciascuno dei componenti la coppia partecipa agli utili dell’impresa del partner o del coniuge

SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
– Matrimonio civile e coppia di fatto sono soggetti allo stesso regime: in tutti e tre i casi ciascun componente la coppia, in caso di morte del coniuge o del partner, subentra nel contratto di locazione stipulato dal defunto

RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSA MORTE DEL PARTNER
– Matrimonio civile e coppia di fatto sono soggetti allo stesso regime: in tutti e tre i casi in caso di morte di un coniuge o di un partner, spetta all’altro coniuge o all’altro partner superstite il risarcimento del danno

MORTE DEL LAVORATORE
– Matrimonio e unione civile sono soggetti allo stesso regime: in caso di morte di uno dei componenti la coppia, spetta al superstite (coniuge o partner) sia il Trattamento di Fine Rapporto che la Pensione indiretta o di reversibilità
– COPPIA DI FATTO: la pensione indiretta o di reversibilità non spetta al componete della coppia superstite; il Trattamento di Fine Rapporto spetta solo se è previsto in un eventuale testamento fatto dal convivente defunto

DIRITTO DI ABITAZIONE NELLA CASA FAMILIARE

– Matrimonio e unione civile sono soggetti allo steso regime: in caso di morte di uno dei componenti la coppia, al superstite (coniuge o partner) spetta il diritto di abitazione nella casa familiare di proprietà del defunto
– COPPIA DI FATTO: il diritto di abitazione al superstite spetta solo per un periodo limitato commisurato alla durata del rapporto di convivenza

COGNOME DEI PARTNER

– MATRIMONIO: la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito
– UNIONE CIVILE: si può scegliere un cognome comune tra i cognomi originari
– COPPIA DI FATTO: ciascuno mantiene il proprio cognome

REGIME PATRIMONIALE E CONVENZIONI

– Matrimonio e unione civile il regime ordinario è la comunione legale dei beni ma si può optare per un regime di separazione o per la costituzione di un fondo patrimoniale (con atto notarile)
– COPPIA DI FATTO: non è previsto nessun regime patrimoniale particolare, ma la coppia di fatto può scegliere il regime patrimoniale stipulando un contratto di convivenza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata a seconda dei casi)

SUCCESSIONE IN CASO DI MORTE

– Matrimonio e unione civile in caso di morte di uno dei componenti la coppia (coniuge o partner) al superstite spetta una quota di eredità (con o senza testamento)
– COPPIA DI FATTO: il convivente superstite non ha diritti successori a meno che il de cuius non abbia fatto testamento in tal senso

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO

– MATRIMONIO: è prevista la procedura di separazione e di divorzio, sia giudiziale (nel caso non vi sia accordo tra i coniugi) che consensuale.
Nel divorzio, se consensuale, bastano 6 mesi e in determinate condizioni si può divorziare anche senza ricorrere all’autorità giudiziaria o addirittura senza l’assistenza dell’avvocato.
– UNIONE CIVILE: il rapporto si scioglie tre mesi dopo aver comunicato lo scioglimento all’ufficiale di stato civile
– COPPIA DI FATTO: è prevista la risoluzione della convivenza dichiarata all’anagrafe in forma scritta con atto pubblico