I cittadini di Stati che non fanno parte dell’Unione europea possono compiere atti giuridici validi in Italia solo se è verificata la condizione di reciprocità, ossia solo nei limiti in cui sarebbe consentito a un cittadino italiano compiere quegli stessi atti nello Stato del cittadino straniero che intende operare in Italia.
La verifica della condizione di reciprocità in relazione ad atti per i quali è richiesto l’intervento del notaio, come nel caso dell’acquisto di un immobile o della costituzione di una società, è demandata al notaio ed implica un’analisi che va effettuata caso per caso – eventualmente anche con l’ausilio del Ministero degli Affari Esteri italiano – in quanto il suo esito dipende sia dalla tipologia concreta di atto che si intende stipulare, sia dalla legge nazionale del soggetto che si propone di compierlo.
A prescindere dal soddisfacimento della condizione di reciprocità, i cittadini di Stati che non sono membri dell’Unione Europea ma che sono regolarmente soggiornanti in Italia possono compiere atti giuridici se la loro permanenza sul territorio italiano è legittima secondo l’ordinamento nazionale. Tale condizione è attestata dal possesso del permesso di soggiorno, in corso di validità, o dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, documenti che dovranno essere esibiti al notaio prima del compimento dell’atto per il quale è richiesto il suo intervento.
Non necessariamente l’atto stipulato dallo straniero in Italia, anche se per il tramite del notaio, sarà regolato dalla legge italiana. Il sistema del diritto privato internazionale italiano – cioè il sistema di norme che permette di individuare la giurisdizione e la legge applicabile ai casi giuridici transnazionali – è, infatti, fortemente orientato all’apertura verso gli ordinamenti giuridici stranieri con cui presentano delle connessioni.
Gli esempi più diffusi:
– rapporti personali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi o, in mancanza, da quello dello stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata;
– i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge che regola i loro rapporti personali (salvo che i coniugi decidano per iscritto di regolare i loro rapporti patrimoniali in base alle legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede).
– Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati – di regola – dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione.