(DAT) Disposizioni Anticipate di Trattamento

Il 31 Gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22 Dicembre 2017 N.219, recante norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.
La Legge stabilisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

La legge istituisce inoltre le DAT (disposizioni anticipate di trattamento). 

Si tratta della possibilità di dare indicazioni sui trattamenti sanitari che si vogliono ricevere o rifiutare in caso di incapacità di intendere e di volere. La finalità di questo istituto è quella di dare ai cittadini la possibilità di esprimere, in caso di sopravvenuta incapacità di autodeterminarsi, la decisione di sottoporsi o meno a determinati trattamenti.

Le “Disposizioni Anticipate di Trattamento” si potranno fare dal Notaio con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, che il notaio conserverà nella raccolta dei suoi atti; potranno altresì essere fatte, senza ricorrere al notaio, con scrittura privata non autenticata, che dovrà però essere consegnata personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza del disponente.

Tuttavia bisogna precisare che non esistono attualmente registri comunali o regionali, né banche dati nazionali relative alle Disposizioni Anticipate di Trattamento.

Pertanto la conservazione da parte del notaio nella raccolta dei suoi atti è oggi l’unico strumento in grado di garantire non solo la conservazione, ma anche la concreta conoscibilità su scala nazionale delle disposizioni in oggetto.

Il notaio potrà rilasciare copia autentica delle DAT al disponente, alla persona da quest’ultimo incaricata, al fiduciario, alle strutture sanitarie e all’autorità giudiziaria.

Il notariato, inoltre, ha quasi ultimato la realizzazione di un registro nazionale delle DAT, non accessibile al pubblico per motivi di privacy, ma consultabile da parte di tutte le aziende sanitarie italiane.

E’ di palese evidenza che solo la conservazione delle DAT nella raccolta degli atti del notaio (o nel realizzando registro nazionale da parte del notariato), permette a tale categoria di atti dispositivi di raggiungere lo scopo al quale sono destinati.

Come detto, infatti, in assenza di registri comunali o regionali o banche dati nazionali in materia, qualora il disponente abbia rilasciato una DAT in forma di scrittura privata non autenticata depositata presso l’Ufficiale dello Stato Civile, nessuna azienda sanitaria nazionale ne potrà venire a conoscenza.

La ricezioni di tali atti da parte del notaio è pertanto ad oggi l’unico strumento che ne garantisce la conoscibilità da parte della struttura sanitaria nella quale il disponente venga eventualmente ricoverato in stato di incapacità di intendere e volere.

Le DAT possono essere fatte da qualunque persona maggiorenne, capace di intendere e di volere e, qualora il disponente non sia in grado di firmare, la legge notarile prevede la possibilità di stipulare l’atto in presenza di due testimoni.

Le DAT si possono revocare in qualsiasi momento, utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate e, per motivi di urgenza o altra impossibilità, anche mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico in presenza di due testimoni.

La legge sul contenuto delle DAT non pone nessun vincolo giuridico. 

Requisito essenziale per la stipula di una DAT, per espressa previsione di legge, è la preventiva acquisizione di adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte fatte.
La legge vuole scongiurare il pericolo che le DAT siano rilasciate con leggerezza, ad esempio utilizzando Fac-Simili o moduli prestampati.

E viene definitivamente precisato che la nutrizione e idratazione artificiale o la  semplice vaccinazione (esempio Covid-19 o Sars-Cov-2) sono dei trattamenti sanitari che possono essere rifiutati.

Le DAT possono contenere l’espresso rifiuto a che siano iniziate o proseguite terapie di sostegno vitale o accanimento terapeutico, forme di respirazione meccanica o utilizzo di altre apparecchiature che abbiano il solo scopo di allontanare il momento della morte e/o di prolungare lo stato di demenza o incoscienza senza possibilità di recupero.

Possono anche essere preventivamente autorizzati i trattamenti volti ad alleviare la sofferenza, quali la sedazione palliativa profonda in associazione con la terapia del dolore.

Con le DAT si può nominare un fiduciario, cioè una persona destinata a tenere i rapporti con il personale medico e la struttura sanitaria, alla quale si possono lasciare le istruzioni in merito alle decisioni da prendere qualora il disponente non sia in grado di farlo.

Le DAT sono destinate ad avere attuazione solo nel caso in cui il disponente non sia più in grado di esprimere un valido consenso o un rifiuto informato relativo ai trattamenti sanitari cui sottoporsi.
Quanto agli aspetti fiscali le DAT non sono soggette a obbligo di registrazione, sono esenti da imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta o tassa.