La legge di Stabilità prevede disposizioni agevolative in materia di estromissione di beni immobili strumentali, nell’accezione più estesa di cui all’art. 43, comma 2, del TUIR 917/86, posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2015. L’imprenditore potrà quindi, entro il 31 maggio 2016, escludere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del giorno 1 gennaio 2016, versando una imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
La norma in questione prevede poi che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120 dell’art. 1 della Legge di stabilità, regolanti l’assegnazione agevolata ai soci e la trasformazione in società semplice. Ciò dovrebbe consentire: * di applicare l’imposta sostitutiva tenendo conto del valore catastale degli immobili, anziché di quello normale; * di effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva per il 60% entro il 30 novembre 2016 e per la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri stabiliti dal D.Lgs. 241/1997.
Per l’estromissione non occorrono atti particolari, ma solo l’annotazione nel libro giornale, o nel libro dei cespiti ammortizzabili, o nei libri IVA. Qualora l’esclusione sia soggetta ad IVA (cioè se al momento dell’acquisto del bene è stata scontata l’IVA e questa è stata detratta) occorrerà anche l’emissione di una fattura di autoconsumo. Negli altri casi l’operazione è esente o fuori campo IVA.