Guida sul diritto musulmano dei paesi islamici (4)

Diritto musulmano e islamico

( Approvato dalla Commissione Affari Europei e Internazionali il 13-01-2021 )

PARTE IV – IL CLIENTE MUSULMANO

Ogniqualvolta il notaio italiano si trovi di fronte un cliente che potrebbe essere di religione musulmana, sarebbe consigliabile una verifica:

– al fine di renderlo edotto del fatto che la sua religione lo segue ovunque si trovi ad operare ed agire e dei paletti che impone sotto i profili successori e di diritto di famiglia;
– scegliere, laddove possibile, il percorso giuridico che renda compatibile l’utilizzo di un istituto italiano con le previsioni della legge coranica.
A titolo esemplificativo, si propongono delle soluzioni di inevitabile compromesso tra il rispetto dell’ordinamento giuridico in cui si opera (quello italiano) e la legge coranica immanente per il musulmano, ovunque si trovi a vivere e lavorare.

Sotto il profilo del diritto di famiglia:

– di fronte alla necessità di individuare il regime patrimoniale di una coppia di coniugi di religione musulmana, è sufficiente la sola notizia sulla religione a cui i coniugi appartengono, per avere anche l’informazione di tipo giuridico che interessa (in altri termini, è sufficiente chiedere a quale religione il soggetto appartenga per sapere che il suo matrimonio è regolato e può essere regolato solo da un regime patrimoniale di separazione dei beni);

– prevedendo appunto la legge coranica solo ed inderogabilmente il regime di separazione dei beni tra coniugi, laddove si ritenga che il matrimonio in questione sia assoggettato alla legge italiana, è consigliabile (per non dire addirittura necessario per il buon musulmano che intenda rimanere tale) disattivare l’operatività dell’eventuale regime di comunione legale con strumenti giuridici compatibili col nostro ordinamento (ad esempio una convenzione matrimoniale che preveda la scelta della legge italiana – per ovvie ragioni di comodità gestionale – ma anche del regime di separazione dei beni).

In tal modo si mette il cliente in condizione di rispettare la sua legge
coranica, sia pure con strumenti diversi da quelli propri del suo ordinamento e – si aggiunge – anche indipendentemente dal fatto che gli strumenti giuridici utilizzati siano o meno riconosciuti nell’ordinamento giuridico islamico di riferimento;
– l’eventuale negozio giuridico che riguardi invece una moglie del marito musulmano poligamo, diversa dalla prima, si scontra inevitabilmente (e senza compromessi) col divieto di poligamia italiano, ragione per cui alle mogli ulteriori rispetto alla prima non può essere riconosciuto lo status di coniuge per l’ordinamento italiano.

Più complicata invece è la questione delle pratiche successorie che riguardino un cliente musulmano.
L’eventualità del testamento è abbastanza remota, in quanto nel Corano prevale, in linea generale, la logica della successione legittima, con una articolata, complessa ed anche “blindata” individuazione delle categorie di successibili (che prevede, tra l’altro il fatto che il maschio riceva il doppio rispetto alla femmina).

Se comunque dovesse farsi luogo alla richiesta di un testamento, è importante ricordare che:
— se il defunto è musulmano, è sottoposto alla legge religiosa e sottratto all’applicazione della legge nazionale laica, ovunque esso si trovi
l’eventuale scelta della legge italiana quale legge che regoli la successione non ver— rà riconosciuta
nel paese d’origine, salvo rarissime eccezioni
—  la legge islamica consente di disporre solo a titolo di legato, fino a 1/3 del patrimonio, e non a favore di beneficiario che sia erede (salvo l’espresso e necessario consenso di tutti gli altri eredi….)
—  impedimento alla successione è la differenza di fede: un musulmano non può ereditare da un non musulmano e viceversa (ad esempio la moglie non musulmana non ha alcun diritto all’eredità, salvo un eventuale legato in suo favore, nei limiti consentiti)
—  sono banditi dalla legge coranica il riconoscimento della filiazione naturale, il concubinaggio,
l’omosessualità
—  la nomina è possibile di un esecutore testamentario
—  se il defunto non è musulmano, la presenza di un musulmano fra gli eredi (coniuge, figli, ascendenti) comporta l’applicazione della legge islamica, senza alcun rinvio alla legge straniera.

A titolo informativo, sul sito “Il Messaggero dell’Islam online”, pubblicato dal Centro islamico di Milano e Lombardia, nel numero 205 del 2017, si rinviene un esempio pratico di testamento redatto da un musulmano in Italia: http://centroislamico.it/pdf/205.pdf

Sotto il profilo operativo, in occasione di casi pratici esaminati in contesti internazionali ed alla presenza di esperti dei diversi Paesi, si è più volte constatata l’impossibilità di gestire, con gli strumenti di un paese occidentale, la successione di un musulmano, senza scontrarsi con le regole della legge coranica.

La soluzione operativa che si è sentita suggerire da più parti e, in specie, da paesi come la Francia, sul cui suolo sono presenti ormai da lungo tempo comunità musulmane, è nel senso di evitare il più possibile il rischio di lite fra potenziali successibili e di impugnazione di un testamento e di scindere la successione – anche se in spregio ahimé al principio di unicità della stessa – in due distinti patrimoni e così, ad esempio, disciplinare con un testamento “europeo” e secondo la normativa del paese europeo di riferimento i beni siti appunto in Europa, rimettendo invece alla
legge coranica e/o a un eventuale testamento redatto nel paese islamico, ove consentito, la sorte del patrimonio ubicato in detto paese.

Inutile dire che si tratta di una soluzione di equilibrismo “giuridico” che presenta criticità notevoli sia sotto il profilo civilistico che sotto il profilo tributario. L’alternativa sarebbe di adottare un complesso meccanismo giuridico che consenta, utilizzando gli strumenti giuridici occidentali, di giungere ad una devoluzione ereditaria che rispetti il risultato pratico che raggiungerebbe la devoluzione secondo la legge coranica, ma evidentemente con i costi connessi.

Resta evidente che, qualunque soluzione si adotti, il notaio italiano può e deve trovare soluzioni in linea col suo ordinamento giuridico, mettendo comunque a disposizione il suo dovere di consiglio e di compiuta informazione sia sotto il profilo della validità che altri ordinamenti potrebbero riconoscere all’atto italiano, sia sotto il profilo della possibilità di impugnazione che categorie di successibili lesi, secondo le previsioni della legge coranica, potrebbero avanzare.

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