Immobili di interesse storico – artistico

TASSAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

L’Italia è il paese che può vantare il maggiore patrimonio artistico del mondo.

La tutela e la conservazione degli immobili dichiarati di particolare interesse storico artistico è disciplinato dal DLgs n. 42 del 22 gennaio 2004 che riserva a tali immobili un trattamento tributario di favore per compensare il proprietario degli obblighi di tutela e conservazione.

Gli immobili di cui al DLgs 42/2004 sono riconosciuti di interesse rilevante per motivi storici, artistici,  archeologici, culturali, mediante notificazione amministrativa effettuata ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

In genere il vincolo viene trascritto presso la competente conservatoria dei Registri Immobiliari, tuttavia l’eventuale mancata trascrizione non è condizione ostativa alla fruizione dell’agevolazione.

ACQUISTO DI UN IMMOBILE VINCOLATO

L’acquisto di un immobile vincolato dal primo gennaio 2014 non gode più di agevolazioni, pertanto è soggetto all’imposta di registro con il minimo di euro 1.000,00, del 9% o del 2% se l’acquirente può richiedere le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, calcolato sul minore tra il prezzo di acquisto e la rendita catastale rivalutata.

Sono dovute, inoltre, le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 50,00 ciascuna.

LOCAZIONE DI IMMOBILI VINCOLATI

Il regime di tassazione della rendita degli immobili di interesse storico-artistico locati prevede la scelta tra la riduzione forfettaria del canone di locazione del 35% (anziché del 5%), (calcolata al netto di spese e oneri accessori sostenuti) e il calcolo della rendita catastale rivalutata del 5%, ridotta del 50%.

Agli immobili non locati e tenuti a disposizione non si applica la maggiorazione di un terzo prevista per gli altri immobili.

Quindi, il proprietario che detiene un immobile vincolato non locato è tenuto esclusivamente al pagamento dell’IMU e non deve pagare altre imposte.

IMPOSTE DI DONAZIONE

La donazione di immobili vincolati è soggetta all’imposta di registro in misura fissa di euro 200,00 e all’imposta ipotecaria del 2% e all’imposta catastale dell’1%, a meno che il donatario non possa godere delle agevolazioni previste per la prima casa; in questo caso, pagherà le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di euro 200,00 ciascuna.

IMPOSTE DI SUCCESSIONE

Gli immobili vincolati non concorrono alla formazione dell’asse ereditario e pertanto non pagano l’imposta di successione ma solo le imposte ipotecaria del 2% e catastale dell1% a meno che l’erede non possa godere delle agevolazioni per la prima casa.

In questo caso, pagherà euro 200,00 per ciascuna imposta.