La nuova legge sulle unioni civili matrimoniali e sulle coppie di fatto
Con il nuovo assetto normativo che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le coppie di fatto (eterosessuali ed omosessuali che non vogliono o non possono unirsi in matrimonio o unione civile), avvocati e notai sono chiamati a svolgere ruoli e funzioni assai rilevanti; soprattutto se si considera che la legge sulle unioni civili prosegue sulla scia di quella relativa alla negoziazione assistita e al divorzio breve
In questo articolo leggerai dei buoni esempi sulle unioni civili e coppie di fatto.
Sia nel matrimonio che nell’unione civile, il regime patrimoniale previsto di default, è la comunione dei beni. Se i componenti della coppia preferiscono la separazione, possono fare apposita dichiarazione al momento della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell’unione civile.
Ma potrebbe accadere che, omessa la scelta al momento della costituzione del rapporto ed instauratosi, quindi, il regime di comunione legale, i coniugi o i partner dell’unione civile vogliano, in un momento successivo, optare per la separazione: occorrerà recarsi dal notaio e stipulare apposito atto.
Coniugi e partner dell’unione civile possono altresì optare per un regime di comunione cosiddetto convenzionale, vale a dire un regime di comunione diverso da quello previsto dal codice; in altre parole possono ricomprendere nella comunione beni che, per legge, ne sarebbero esclusi o, viceversa, possono escludere dalla comunione beni che, sempre per legge, ne farebbero parte (salve alcune limitazioni).
Anche in tal caso sarà necessario ricorrere al notaio.
Infine esiste un ultimo regime patrimoniale, comune dell’unione civile: il fondo patrimoniale.
Quest’ultimo si costituisce attraverso la destinazione di determinati beni – immobili, mobili registrati (ad es. l’automobile), o titoli di credito – ai bisogni della famiglia; la destinazione può essere fatta congiuntamente da entrambi i componenti della coppia, oppure da uno solo di loro, oppure ancora da un terzo (ad es. il nonno) per atto unilaterale o per testamento. L’effetto è di costituire un patrimonio del quale sono contitolari i coniugi o i partner dell’unione civile (salva diversa volontà di chi lo costituisce) ma che è soggetto ad un vincolo di destinazione.
Anche in tal caso occorre l’intervento del notaio.
Ancor più rilevante è l’apporto di notai ed avvocati nel caso di coppie di fatto (coppie eterosessuali ed omosessuali che non vogliono o non possono sposarsi o costituire unione civile, ma che si limitano a dichiarare all’anagrafe la loro stabile convivenza).
I conviventi di fatto possono, infatti, disciplinare i loro rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza (analoga possibilità – salva la scelta della separazione dei beni, della comunione convenzionale o la costituzione del fondo patrimoniale – non è concessa ai coniugi o ai partner dell’unione civile). Il contratto deve essere redatto in forma scritta con atto pubblico (notaio) o scrittura privata autenticata (notaio o avvocato); in caso si trasferimento di diritti reali immobiliari o di atti di liberalità, resta ferma la competenza del notaio.
Entro 10 giorni dall’autentica, il professionista deve trasmettere copia del contratto al comune di residenza per l’iscrizione all’anagrafe. Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti o per recesso di una parte (incluso il decesso) o per matrimonio e unione civile.
Nei primi due casi (accordo delle parti, recesso di una parte) sarà nuovamente necessario ricorrere ad un notaio o ad un avvocato per la redazione di un contratto in forma scritta con atto pubblico (se sono previsti trasferimenti di diritti reali immobiliari o atti di liberalità) o scrittura privata autenticata.
Infine occorre menzionare l’importante ruolo dell’avvocato in caso di scioglimento del rapporto.
Il matrimonio si scioglie con il divorzio. Ma prima serve sempre la separazione: 6 mesi in caso di separazione consensuale, con decorrenza dal deposito del ricorso congiunto; un anno in caso di separazione giudiziale con decorrenza dalla notifica del ricorso all’altro coniuge.
Fino al 10 novembre 2014, data in cui è entrata i vigore la legge 162/14, il divorzio veniva pronunciato dal giudice con sentenza a seguito di domanda giudiziale formulata da uno solo o da entrambi i coniugi.
Con la legge 162 del 2014 è stata introdotta la possibilità di sciogliere il vincolo senza ricorrere al magistrato e neppure all’avvocato. Questa legge è stata ritenuta applicabile anche nel caso di scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (comma 35 legge Cirinnà). In quest’ultimo caso però, non è prevista la separazione che invece è obbligatoria per i coniugi legati da vincolo matrimoniale Nell’attuale quadro normativo, pertanto, sia il matrimonio che l’unione civile si sciolgono col divorzio. I coniugi devono attendere il decorso della separazione.
I partner dell’unione civile devono fare apposita dichiarazione all’ufficiale dello stato civile ed attendere 30 giorni prima di dare inizio alla procedura di divorzio.
Quest’ultima può essere instaurata con domanda giudiziale e il divorzio in tal caso è pronunciato con sentenza dal giudice. Oppure i componenti della coppia, possono ricorrere alla negoziazione assistita; occorre almeno un avvocato per parte; lo scopo della procedura è quello di raggiungere un accordo scritto che risolva tutti i temi connessi al divorzio, all’affidamento dei figli, al loro mantenimento, alla corresponsione di un assegno, alla casa coniugale, eccetera, eccetera.
L’accordo così raggiunto dovrà essere autenticato da entrambi gli avvocati ed una copia autentica dovrà essere trasmessa da uno degli avvocati all’ufficiale dello stato civile. Ma è prevista una procedura ancora più semplice davanti all’ufficiale di stato civile; quest’ultimo riceve da ciascuna delle parti, personalmente (l’assistenza di un avvocato è facoltativa, ma importante), la dichiarazione che esse vogliono sciogliere il loro vincolo secondo condizioni tra di esse concordate.
L’ufficiale di stato civile invita i coniugi o i partner dell’unione civile a comparire non prima di 30 giorni per la conferma dell’accordo, che non può contenere patti di trasferimento di diritti reali.