Dal 2016 sono esclusi dalla TASI gli immobili destinati ad abitazione principale del possessore o dell’utilizzatore, esclusi quelli di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L’esenzione opera, quindi, anche per i detentori a qualsiasi titolo (locazione, comodato) di in fabbricato non di lusso destinato a propria abitazione principale. Per le abitazioni principali degli utilizzatori resta però dovuta la quota a carico del possessore, nella misura stabilita dal comune nel 2015.
Per le abitazioni di lusso continua ad applicarsi l’IMU.Per le abitazioni concesse in comodato d’uso a figli o genitori, IMU e TASI sono ridotte del 50%. La riduzione si applica purché il contratto di comodato sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.