Donazione di azienda al coniuge e discendenti o successione nella proprietà dell’azienda.
Un problema molto sentito dagli imprenditori è il cosiddetto “passaggio generazionale”, cioè il trasferimento ai discendenti o al coniuge dell’azienda o della proprietà delle quote delle società dell’imprenditore.
Tale trasferimento può avvenire durante la vita dell’imprenditore attraverso una donazione o per successione ereditaria di azienda al coniuge e/o ai discendenti.
Vediamo ora come viene tassato questo trasferimento per quanto riguarda l’imposizione indiretta la donazione di azienda costituisce un’operazione fuori campo IVA.
L’operazione, se non è effettuata nei confronti del coniuge o di discendenti, è soggetta alle imposte sulle successioni e sulle donazioni (Dlgs 346/90 come reintrodotta dal DL 262/2006) nonché alle imposte ipotecarie e catastali (DLgs 347/90) qualora nel complesso aziendale siano ricompresi beni immobili e/o diritti reali immobiliari.
Nel caso in cui invece, la donazione di azienda venga effettuata a favore del coniuge o di discendenti del donante, oppure nel caso in cui coniuge o i discendenti la ricevano mortis causa, l’operazione non sconta né le imposte di successione e donazione né le imposte ipotecarie e catastali (qualora nell’azienda vi siano beni immobili o diritti reali immobiliari).
Per usufruire di tale esenzione è necessario che i discendenti o il coniuge beneficiari del trasferimento, proseguano effettivamente l’esercizio dell’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
A tale scopo occorre che:
a) in caso di donazione i beneficiari rendano apposita dichiarazione in tal senso da inserire nell’atto pubblico della donazione;
b) in caso di successione i beneficiari rendano una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla successione.
Decade dall’agevolazione il beneficiario che non prosegua l’esercizio dell’impresa per almeno 5 anni. La decadenza comporta il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa e degli interessi di mora.
Se però il beneficiario (discendente o coniuge) perde il possesso dei beni acquisiti per donazione o successione, per cause non riconducibili alla sua volontà (come in caso di pignoramento dei beni o di fallimento dell’impresa) il beneficio non decade.
Per beneficiare dell’esenzione non è necessario il trasferimento dell’intero complesso aziendale. Il beneficio si applica anche in caso di trasferimento di ramo d’azienda, di quote sociali o di azioni, purchè ovviamente effettuati a favore di coniuge e/o di discendente.
Nel caso in cui il singolo beneficiario opti per il conferimento dell’azienda in società oppure nel caso in cui più beneficiari optino per la trasformazione della comunione in società, oppure ancora nel caso di trasferimento di partecipazioni, il beneficio dell’esenzione opera ugualmente posto che tali operazioni, ai fini del mantenimento dell’agevolazione, sono assimilabili al proseguimento dell’attività di impresa.
Perché questo si realizzi è necessario, però, che i beneficiari restino, per almeno 5 anni, titolari del controllo societario.
In altre parole, in quest’ultimo caso, i beneficiari del trasferimento non perdono l’agevolazione solo qualora acquisiscano o integrino, per almeno 5 anni, il controllo della società ex art. 2359 comma 1 n. 1 C.C. (devono cioè disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria).
Anche in tal caso occorre espressa dichiarazione in tal senso nell’atto col quale l’azienda viene acquisita. Per beneficiare dell’agevolazione occorre che si tratti effettivamente di un’azienda e non di un insieme di beni a se stanti. La questione non è di poco conto ed è tutt’ora irrisolta, specie nel caso di attività che difficilmente possono essere configurate come complessi aziendali, perché manca, ad esempio, l’aspetto organizzativo e non vi sono dipendenti.
La problematica diventa importantissima per le società immobiliari che difficilmente possono essere definite come aziende, soprattutto se l’attività esercitata è unicamente la gestione di immobili.
Da quando la finanziaria 2007 ha introdotto l’agevolazione per il passaggio generazionale ai discendenti e quella del 2008 l’ha estesa al coniuge, molti imprenditori italiani vi hanno fatto ricorso, risolvendo situazioni ereditarie molto complesse.
Con l’introduzione del trust, molti imprenditori hanno optato per il conferimento di partecipazioni di controllo in trust i cui beneficiari sono i figli. Anche in questo caso risulta applicabile il beneficio dell’esenzione