PUBBLICITÀ ILLECITA PER IL NOTAIO
Pubblicità vietata è solo quella che risponde all’interesse promozionale del singolo notaio, che è rivolta all’accaparramento di clientela attraverso affermazioni ed esteriorizzazioni di notizie soggettive ed oggettive non verificabili e autoreferenziali o comunque non confacenti alla sobrietà, al decoro ed al prestigio della professione come nel comune sentire dell’etica professionale.
Vi sono cioè forme di pubblicità che possono invogliare al punto di ridurre la libertà di scelta dei cittadini tanto da mettere anche in pericolo i valori di indipendenza e imparzialità del notaio, che non apparirebbe più terzo e disinteressato.
Pubblicità lecita e auspicabile è quella che informa, quella che risponde all’interesse del cittadino, che è rivolta a colmare la sua asimmetria informativa e che tende a diffondere informazioni utili ad orientare in una scelta consapevole del professionista-pubblico ufficiale.
La nuova normativa tiene conto di tendenze già manifestatesi nelle revisioni apportate al codice deontologico nel periodo più recente, esplicatesi mediante l’introduzione di singole norme che regolano i rapporti tra notaio, cittadini ed organi istituzionali. Sì è inteso con ciò salvaguardare le caratteristiche specifiche della professione notarile derivanti dalla pubblicità delle funzioni e dal rapporto con il territorio finalizzate ad obiettivi di tutela e soddisfazione delle esigenze dei cittadini.
Si sono quindi considerati meritevoli di maggiore considerazione i vantaggi che al pubblico degli utenti possono provenire dalla informazione veritiera e verificabile riguardante i singoli notai, l’acquisizione di particolari specializzazioni ed approfondimenti, l’organizzazione degli studi in rapporto a specifiche esigenze della clientela.
Ciò anche considerando che tale concorrenza tra colleghi, purché praticata nel rispetto di principi di lealtà e correttezza, produce utili risultati anche sotto il profilo della ottimizzazione del servizio notarile.
Le norme riguardanti la pubblicità individuano e definiscono innanzitutto i principi generali che la regolano ed a cui dovranno attenersi i notai, nell’esplicazione della loro attività, e gli organi istituzionali del Notariato, nello svolgimento dei compiti loro affidati di orientamento e controllo dei comportamenti della categoria.
Viene fornita, nel quadro tuttavia irrinunciabile di principi che rispettino, ed anzi valorizzino, la figura del notaio mediante comportamenti particolarmente decorosi, corretti, tesi comunque ad esaltare la specificità della funzione notarile per quanto essa promana direttamente dallo Stato, l’elencazione, certamente esemplificativa e quindi non esaustiva, di una serie dì attività permesse.
Ovviamente non qualsiasi attività od iniziativa attinente alla pubblicità, diffusione di dati, utilizzo dei mass media non specificamente prevista dalla normativa deve ritenersi vietata. Sarà compito dei Consigli Notarili (o comunque degli organi competenti in materia disciplinare) valutare le singole situazioni, tenendo presenti i principi informatori della normativa deontologica in materia chiaramente delineati e precisati.
Nell’interesse generale sono da promuovere quelle forme di pubblicità c.d. istituzionale, per la conoscenza esterna e l’informazione pubblica sulla apertura dell’ufficio notarile nella sede assegnata. Questa informazione, meramente conoscitiva e “di avvio” deve essere attuata secondo modalità uniformi stabilite dai singoli Consigli Notarili.
Oltre a queste forme consuete di pubblicità occorre valutare anche la rilevanza ai fini di pubblicità di un fenomeno tipico della nostra epoca.
La straordinaria diffusione dei mezzi di comunicazione di massa produce normalmente per chi vi acceda quale autore di comunicazione e quindi anche per il notaio – una notorietà professionale quanto meno equiparabile sul piano degli effetti a quella derivante dalla pubblicità vera e propria (c.d. pubblicità indiretta).
Le forme più ricorrenti di questo fenomeno sono costituite dalla partecipazione o collaborazione a trasmissioni o rubriche radio-televisive o giornalistiche e dal rilascio di interviste; dalla stessa partecipazione alla vita pubblica, sia essa politica, amministrativa, religiosa, scientifica o artistica, che utilizzi questi mezzi di comunicazione, secondo una casistica molto ampia e di difficile delimitazione.
La valutazione ai fini di deontologia di questi comportamenti si presenta di particolare delicatezza, in quanto deve tenere conto di altri elementi concorrenti, quali il diritto, costituzionalmente garantito, di manifestazione del pensiero; il profilo del merito nel quale spesso occorre entrare; l’uso non strumentale del mezzo di comunicazione; l’immagine positiva che può derivarne della figura generale del notaio.
L’indicazione di criteri generali è giustificata dalla necessità di valutare specificatamente: a) il profilo della concorrenza per la presenza di segnali di sollecitazione pubblica o di uso strumentale a tal fine del mezzo di comunicazione; b) il profilo generale della tutela del prestigio e del decoro della categoria che non devono comunque essere pregiudicati.
La varietà delle situazioni prevedibili e l’esigenza di un tempestivo intervento, in considerazione della loro velocità di diffusione, a livello nazionale o locale, comporta che i Consigli Notarili svolgano una attenta vigilanza attenendosi a questi criteri, in applicazione del generale dovere istituzionale; e che i notai diano tempestiva informazione ai Consigli Notarili, in adempimento del loro generale dovere di collaborazione inteso ad assicurare che detta vigilanza si svolga nel modo più efficace.