La rendita vitalizia nei contratti di convivenza

Tutti i contratti di convivenza hanno bisogno di un atto pubblico notarile alla presenza di testimoni.

In questo articolo il contratto di convivenza interessa anche economicamente la rendita vitalizia nel nostro ordinamento italiano.

Con il disegno di legge Cirinnà è stata introdotta nell’ordinamento italiano la possibilità per le coppie di fatto (cioè per quelle coppie etero ed omosessuali non unite in matrimonio né in unione civile) di stipulare i cosiddetti contratti di convivenza

Potrebbe formare oggetto del contratto l’obbligo unilaterale di corresponsione di somme di denaro a titolo di mantenimento da parte del partner più abbiente nei confronti di quello più bisognoso; oppure, nel contratto in questione, una parte potrebbe attribuire all’altra il diritto di essere mantenuta vita natural durante.

Le due fattispecie sono diverse. Nel mantenimento il vitaliziante corrisponde in natura al vitaliziato vitto, alloggio, vestiario, assistenza medica e simili. Nella rendita l’obbligo del vitaliziante consiste nella corresponsione di somme di denaro.

Oggetto del mantenimento è un fare, mentre oggetto della rendita è un dare.

I due vitalizi possono essere costituiti a titolo oneroso: il vitaliziato in cambio della rendita o del mantenimento, in tal caso cede al vitaliziante, quale corrispettivo, un bene mobile, un immobile o un capitale

Ma nell’ambito dei rapporti tra conviventi di fatto, proprio perché gli stessi sono uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, potrebbe frequentemente mancare la cessione di determinati beni dal vitaliziato al vitaliziante, ad esempio se uno dei due fosse privo dei mezzi necessari per un’operazione del genere, oppure se uno dei contraenti volesse beneficiare gratuitamente e per spirito di liberalità l’altro convivente. In tal caso la controprestazione mancherebbe del tutto.

Oppure potrebbe essere prevista una controprestazione assolutamente sproporzionata rispetto alla rendita o al mantenimento (si pensi, ad esempio, al caso in cui il beneficiario, a fronte di una rendita vitalizia molto elevata, metta a disposizione il semplice lavoro domestico)

La previsione, in un contratto di convivenza, dell’obbligo del mantenimento o della corresponsione di una rendita, a carico di una soltanto delle parti, senza alcuna controprestazione da parte dell’altro convivente, oppure a fronte di una controprestazione notevolmente sproporzionata in difetto, configura, inevitabilmente, una contratto di donazione e richiede, pertanto, l’obbligo di osservare la forma solenne prevista per tale atto; vale a dire l’atto pubblico (davanti al notaio) ed in forma solenne (alla presenza di testimoni).

L’osservanza della forma solenne è obbligatoria anche se il disegno di legge Cirinnà, per i contratti di convivenza, prevede che gli stessi possano essere stipulati per atto pubblico (ma non solenne, cioè in presenza di testimoni) oppure per scrittura privata autenticata

Infine, un contratto di convivenza con prestazione di contribuzione e/o di mantenimento unilaterale (sotto qualsiasi forma e di qualsiasi entità) in presenza di sproporzione rispetto alle prestazione della controparte o in assenza di controprestazione, anche se stipulato da conviventi di fatto, per disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune, dovrà essere redatto nel rispetto delle forme stabilite dal nostro ordinamento per gli atti di liberalità.

In altre parole significa che un contratto di convivenza ha bisogno di con atto pubblico notarile alla presenza di testimoni.