La rinuncia a una Eredità è un atto con il quale il chiamato dichiara di non essere interessato, con un’ espressa dichiarazione scritta e firmata, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti.
In questo modo egli farebbe cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell’apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa. Ne consegue che nessun creditore potrà rivolgersi a lui o lei per il pagamento dei debiti ereditari.
Chiunque è chiamato all’Eredità può rinunciare ad essa con una dichiarazione.
La stessa dichiarazione di rinuncia o accettazione a qualsiasi Eredità deve essere scritta e ricevuta da un Notaio o dal Cancelliere del Tribunale.
Come l’accettazione, non può essere sottoposta a condizioni o termini, né può essere limitata a parte soltanto dell’eredità. In caso contrario, la dichiarazione di rinuncia è nulla e non produce effetti.
Il diritto di rinunciare a una Eredità, così come quello di accettarla, può essere esercitato entro 10 anni dal giorno della morte del defunto. In caso di accertamento giudiziale dello stato di figlio, tuttavia il termine inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
La rinuncia è revocabile se la stessa Eredità non è stata nel frattempo già acquistata da altri e fino a che il diritto di accettarla non è prescritto. E quindi decade dal diritto di rinunciare, e si considera erede puro e semplice, il chiamato all’eredità che ha sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa.
Tutti gli eredi di una persona defunta possono decidere se accettare l’Eredità puramente e semplicemente, accettare con beneficio di inventario o rinunciare all’eredità, per non correre il rischio di dover pagare i debiti del defunto con il proprio patrimonio.
In caso di rinuncia di Eredità, al soggetto che rinuncia subentrano i figli o discendenti, in base al principio di rappresentazione stabilito dall’ articolo 467 del Codice Civile.
Ovviamente, se il defunto non ha debiti e l’Eredità risulta attiva, conviene accettare l’eredità puramente e semplicemente o tacitamente, disponendo dei beni caduti in successione.
Conviene rinunciare all’Eredità se il defunto aveva molti debiti?
SI ma bisogna considerare che nella linea retta (padre – figlio, ecc.) o nella linea collaterale (fratelli o nipoti, ecc.) che quando il beneficiario rinuncia all’Eredità subentra suo figlio o figlia e così via all’infinito.
Tutti devono rinunciare all’eredità del defunto (figli, nipoti, figli dei nipoti o fratelli del defunto e loro figli) perché la rinuncia si blocchi e non vada avanti in questo senso.
Il problema nasce se uno di questi soggetti è minorenne e quando per firmare un atto notarile si ha bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare, amenoché non si dimostri che l’Eredità è passiva o che la rinuncia sia necessaria per il minore.
Quando invece non si conosce la composizione del patrimonio del defunto (cioè se il passivo supera l’attivo) per non correre il rischio di dover pagare i debiti del defunto con il proprio patrimonio, invece di rinunciare a un’eredità attiva, si può accettare l’Eredità con beneficio di inventario.
L’accettazione di Eredità con beneficio di inventario si deve fare entro 3 mesi dalla morte del defunto, se chiunque accetta è nel possesso dei beni ereditari o entro 10 anni, se non si trova nel possesso dei beni ereditari.
Successivamente, entro 3 mesi dall’accettazione, si dovrà fare l’inventario di tutti i beni, crediti, debiti, ecc. facenti parte del patrimonio del defunto.
Ovviamente, nel decidere quale soluzione scegliere, bisognerà tenere conto dei costi delle varie soluzioni, in quanto l’inventario, se il patrimonio del defunto è molto consistente, può avere un costo notevole.
Quali sono i costi della rinuncia all’ Eredità di un defunto?
Tutti i costi da sostenere per rinunciare all’ Eredità variano a seconda che si proceda ad effettuare la dichiarazione presso un Notaio o presso la Cancelleria del Tribunale.
Presso il Notaio, questi costi saranno maggiori perché si aggiunge al pagamento delle imposte, anche la sua parcella professionale, ma è sempre meglio avvalersi di un consulente.
Se si intende procedere presso la cancelleria del Tribunale è bene fissare un appuntamento con congruo anticipo per evitare di trovarsi velocemente a ridosso dei termini.
Ai sensi dell’articolo 525 del Codice Civile, il chiamato all’eredità che vi abbia rinunciato ha ancora la possibilità di accettare l’eredità medesima fino a che non si sia prescritto il termine per accettarla previsto in 10 anni.
Se si vuole procedere presso la cancelleria del Tribunale è mglio fissare un appuntamento con congruo anticipo per evitare di trovarsi velocemente a ridosso dei termini.
In ogni caso sono gli importi fissi da pagare sono i seguenti:
La rinuncia all’ Eredità si può fare presso lo Studio di un Notaio o la cancelleria del Tribunale del luogo di apertura della successione.
La mediazione diventa obbligatoria nelle cause successorie
A partire dal 20 Settembre 2013 prima di avviare una causa relativa a una successione ereditaria è necessario iniziare un procedimento di mediazione tramite il Ministero della Giustizia, con assistenza di un avvocato.
Se la causa viene avviata ugualmente (senza la mediazione) entro la prima udienza il Giudice può rilevare la non procedibilità della causa giudiziale.
E questo può essere fatto valere anche dalla controparte (ossia dal convenuto) entro un preciso termine di decadenza.
Lo Studio Notarile Bonomo di Torino è sempre a vostra disposizione per questo tipo di atti legali e notarili.