La legge 8 aprile 2016, n. 49, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2016, ed in vigore dal 15 aprile 2016, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18.
Il suddetto decreto all’art. 16 prevedeva che, a decorrere dalla data di sua entrata in vigore (16 febbraio 2016) e fino al 31 dicembre 2016, i trasferimenti di immobili attuati mediante decreto del giudice delle esecuzioni, in esito ad una procedura di espropriazione forzata ai sensi degli artt. 555 ss. c.p.c., nonché i trasferimenti immobiliari attuati in sede fallimentare ai sensi dell’art. 107 l. fall. fossero soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale nella misura di 200 euro ciascuna (si rinvia a Lomonaco, Imposte fisse per le vendite giudiziarie di immobili, segnalazione novità normative in CNN Notizie del 17 febbraio 2016).
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