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Le differenze tra matrimoni – unioni civili – coppie di fatto

Le principali differenze tra Matrimonio e unioni Civili o coppie di fatto

SESSO DEI PARTNER

– MATRIMONIO: coppia di persone di sesso diverso
– UNIONE CIVILE: coppia di persone dello stesso sesso
– COPPIA DI FATTO: coppia di persone di sesso diverso o dello stesso sesso

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

– MATRIMONIO: celebrato da un ufficiale dello stato civile o da un m ministro di culto
– UNIONE CIVILE: dichiarazione davanti ad un ufficiale di stato civile
– COPPIA DI FATTO: dichiarazione all’anagrafe di stabile convivenza

REGISTRAZIONE E PUBBLICITA’

– MATRIMONIO E UNIONE CIVILE vengono entrambi registrati fra gli atti dello stato civile
– COPPIA DI FATTO: la convivenza di fatto risulta solo nello stato di famiglia anagrafico

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Nuova legge sulle unioni civili e coppie di fatto

La nuova legge sulle unioni civili matrimoniali e sulle coppie di fatto

Con il nuovo assetto normativo che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le coppie di fatto (eterosessuali ed omosessuali che non vogliono o non possono unirsi in matrimonio o unione civile), avvocati e notai sono chiamati a svolgere ruoli e funzioni assai rilevanti; soprattutto se si considera che la legge sulle unioni civili prosegue sulla scia di quella relativa alla negoziazione assistita e al divorzio breve

In questo articolo leggerai dei buoni esempi sulle unioni civili e coppie di fatto.

Sia nel matrimonio che nell’unione civile, il regime patrimoniale previsto di default, è la comunione dei beni. Se i componenti della coppia preferiscono la separazione, possono fare apposita dichiarazione al momento della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell’unione civile.

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Unioni civili e rapporti patrimoniali per le coppie omosessuali

Il disegno di legge Cirinnà al comma 13 dell’art. 1 così testualmente recita:
Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali, si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile.

Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell’unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

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