Occorre innanzitutto tenere presente che, ai sensi dell’art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali che, secondo l’art. 29 è la loro legge nazionale comune o, se hanno diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, quella dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Si è al riguardo sottolineato come la concreta individuazione del luogo in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata è una questione di fatto che può risultare di difficilissima soluzione, sebbene questo coincida, nella normalità dei casi, con la residenza comune dei coniugi, intesa come residenza effettiva ed abituale.
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