Ufficio Notarile Secondario

UFFICIO NOTARILE SECONDARIO

È vietato al notaio stipulare atti nell’ufficio secondario nei giorni fissati per la assistenza alla sede, cosi come l’apertura di un ufficio secondario in più di un Comune sede notarile.

Equivale all’ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al Notariato.

Ai fini del presente divieto non è considerato sede notarile il Comune monosede limitatamente al periodo di vacanza della sede stessa. Qualsiasi segnalazione dell’ufficio secondario deve riportarne specifica indicazione nonché riportare l’indicazione della sede del notaio.

Il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio Notarile l’esistenza di uffici secondari e a fornire,su richiesta dello stesso, ogni informazione, anche mediante consegna di documenti, relativa alla attività svolta nell’ufficio secondario.

È vietato al notaio trasferire anche occasionalmente nell’ufficio secondario gli atti, i registri e i repertori da custodirsi presso lo studio.

PUBBLICITA’ PER IL NOTAIO

E’ vietata la pubblicità ingannevole, comunque attuata! Per un Notaio è consentita la pubblicità informativa, concernente dati personali attinenti l’attività e situazioni ed elementi organizzativi fondati su dati obiettivi e verificabili.

Il Notaio può diffondere dati personali, che siano obiettivi e verificabili, quali: 

  • titoli di studio e professionali legalmente riconosciuti;
  • docenza universitaria o in scuole di formazione;
  • frequenza di master o corsi di specializzazione o perfezionamento in ambito giuridico;
  • svolgimento di conferenze in convegni giuridici;
  • pubblicazioni giuridiche;
  • conseguimento dei crediti formativi previsti;
  • incarichi in organismi ufficiali del Notariato;
  • partecipazione ad enti associativi senza scopo di lucro.

E’ ammessa inoltre quale pubblicità informativa quella relativa a: 

Disponibilità di lavoro in determinati giorni ed ore; struttura organizzativa dello studio; ubicazione e modalità di accesso allo studio; conoscenza da parte del notaio o del personale di studio di determinate lingue straniere.

L’informativa circa il compenso e i costi complessivi della prestazione deve rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, specificando analiticamente spese, anticipazioni, onorari, diritti e compensi. A tutela del cliente i Consigli Notarili Distrettuali vigilano sul rispetto dei suddetti criteri.

La partecipazione o collaborazione a trasmissioni o rubriche radio-televisive o giornalistiche, anche in forma di intervista nonché a iniziative e/o manifestazioni culturali, sportive, e, comunque, aperte al pubblico (pur se comporta indirettamente occasione di notorietà professionale attraverso i mezzi di comunicazione di massa), non deve costituire strumento per la diffusione di dati pubblicitari per le circostanze di svolgimento, per l’immagine generale che si offre della figura del notaio e per la qualità e l’attendibilità dell’informazione, non deve ledere il prestigio ed il decoro della categoria.