Unioni civili e rapporti patrimoniali per le coppie omosessuali

Il disegno di legge Cirinnà al comma 13 dell’art. 1 così testualmente recita:
Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali, si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile.

Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell’unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

Per una più agevole comprensione della disposizione in questione si precisa che il capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, tratta del regime patrimoniale della famiglia nata dal matrimonio, che lo stesso è diviso in 6 sezioni e che le 6 sezioni sono richiamate per intero tranne la prima; di quest’ultima vengono richiamati solo 4 articoli: per l’appunto il 162, il 163, il 164 e i 166.

Il comma 20 dello stesso articolo così testualmente recita:

le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge” “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Tale disposizione non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge.

Un’attenta lettura delle norme sopra riportate evidenzia quanto segue:
Tutte le norme del codice civile relative al regime patrimoniale dei coniugi (persone di sesso diverso unite in matrimonio) sono espressamente richiamate dal comma 13 per i partners dell’unione civile ad eccezione degli gli articoli 159, 160, 161, 165 e 166 bis: queste ultime norme, infatti, rientrano nella sezione I del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile; tale sezione, come sopra detto, a differenza delle altre, non è richiamata per intero, ma di essa sono richiamati solo gli articoli 162, 163, 164 e 166: gli altri articoli, per l’appunto il 159, il 160, il 161 il 165 e il 166 bis devono ritenersi esclusi.

Tutte le norme previste al di fuori del codice civile che si riferiscono al matrimonio o che contengano la parola coniuge o equivalente (quindi: marito, moglie, sposi ecc. ecc.) sono espressamente richiamate per i partners dell’unione civile. Si tratta di norme contenute in leggi speciali, in codici diversi da quello civile (ad es. nel codice penale o nel codice di procedura penale), in atti aventi forza di legge, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi di lavoro.
Veniamo ora ad esaminare gli articoli 159, 160, 161, 165 e 166 bis del codice civile, quelli che non sono richiamati per le unioni civili di coppie omosessuali.

In realtà il contenuto degli articoli 159 (Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni) e 160 (Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio) è stato trasposto nel comma 13 sopra riportato, previa sostituzione delle parole “famiglia” e “matrimonio” con “unione civile”, e della parola “sposi” con “parti”
L’art. 166 bis contiene il divieto della costituzione di dote per i coniugi. Dal mancato richiamo di tale articolo per il regime patrimoniale delle unioni civili, sembra potersi dedurre la possibilità che tra i partners di un’unione civile sia possibile costituire beni in dote, con una discriminazione favorevole per l’unione civile rispetto al matrimonio
L’art. 165 ha ad oggetto la situazione del minore ultrasedicenne ammesso a contrarre matrimonio.

Il mancato richiamo di tale norma nel regime delle unioni civile ha come conseguenza che un minore ultrasedicenne dotato di maturità psico-fisica e in presenza di gravi motivi può celebrare il matrimonio con persona di sesso diverso, ma non stipulare un’unione civile con persona dello stesso sesso.
L’art. 161 vieta agli sposi di pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi ed impone agli sposi medesimi di enunciare in modo concreto il contenuto dei patti coi quali intendono regolare tali rapporti.

Tale disposizione, come detto, non è richiamata per l’unione civile. Ai partners dell’unione omosessuale dovrebbe essere consentito, a differenza dei coniugi eterosessuali, di pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti oppure dagli usi e ad essi non dovrebbe pertanto essere imposto di enunciare in modo concreto il contenuto dei patti coi quali intendono regolare questi loro rapporti.

Poiché l’art. 161 c.c. va coordinato con l’art. 30 della Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, si rimanda la trattazione delle problematiche connesse a queste disposizioni ad un successivo articolo.

Una ingiustificata disparità di trattamento in favore, anche questa volta, della coppia legata da un’unione civile.